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LA CITTA' DEI NUMERI - Andrea Santaniello

Prodotto

  • Archeologia e storia locale
  • Storiografia
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Produttore

Andrea Santaniello
  • Prezzo €  35,00 (inc. Es. Art. 74)

Descrizione

Storie a confronto - 

 

F.to: 17x24 - pp. 448

Estratto pag. 255-256

IN ITALIANO. Traduco: «Nel nome del Signore, nell’anno XI del principato del nostro signore Giovanni, e nell’anno VI del signore Guaimaro, figlio di lui glorioso, nell’ottava Indizione dei principi, nel mese di ottobre, stando io, Pietro, conte, nel Castello di Lauro,... (celebro un processo ed emetto sentenza)... Sono presenti Giacinto, chierico e notaio, a difesa del Monastero, ed altri onesti cittadini, come di seguito menzionati.

Compaiono anche sia Dauferio, Pietro, Gioffreda, fratelli tra loro e figli di Cicero, sia Giovanni e Ferrando, figli di Maiolfo, e Adelferio, figlio di Giovanni.

Dopo di loro, fa il suo ingresso Don Giovanni, Venerabile Abbate, governatore e rettore del Monastero della Santa Vergine Maria, Madre di Dio: che si distingue per essere stato eretto sulla Torre sopra l’Ercica (cinta muraria) ed intitolato proprio alla Madonna della Spelonca nel monte Vesuvio.

Insieme a Don Giovanni entra Giacinto: chierico e notaio, difensore appunto del sacro e venerabile Monastero. Don Giovanni e Giacinto, infatti, hanno accettato la causa che vede coinvolti i tre fratelli.

I Religiosi sostengono che solo l’Ordine abbia tenuto e tenga, con altre piantagioni, un inserteto (castagneto di piante innestate), un ‘ponticeto’, un querceto: in Quindici, in montagna, nel luogo detto Peraniano (‘territorio a lato del torrente’ o ‘alla base del monte’).

Il suolo conteso confina con:

a) il confine (il monte, i fondi montani, il territorio) di ‘quell’insigne presbitero’: cioè ‘del presbitero locale’ o presbitero di Quindici.

b) gli eredi di Teodorico di Sarno, che rendono le offerte al Monastero sull’isola di Rovigliano (nel mare stabiese);

c) il suddetto sacro Monastero, dedicato a S. Maria di Spelonca, erede e suo proprietario naturale: persino secondo i paletti di termine, in linea con i confini generali di tutte le proprietà dello stesso.

 Il suolo, inoltre, confina:

 x) in basso (ove corre il limite più lungo) con l’erede di Angelo e gli eredi di Cicero;

 y) in alto con i Sarnesi.

Anch’io, conte Pietro, interrogai i figli di Cicero: su quanto avessero da dire. I tre affermavano di non possedere le proprietà del Monastero, ma solo le loro: comprendenti, tra l’altro, proprio l’inserteto, il ponticeto, il querceto. Anzi, sia Dauferio sia gli altri due fratelli sostenevano di averle avute ‘tramite i genitori e per acquisizione’ (per eredità paterna).

Allora, io, conte Pietro, ritenendo che fosse ispirato da Talia (musa della poesia comica), stabilìi che Dauferio giurasse sui Vangeli di Dio: perché ne ricordasse e temesse (letteralmente ‘padroneggiasse’) i versi per almeno 30 anni.

Prefissato ciò, convennero, per il giuramento, Dauferio e Pietro, fratelli, e Giovanni, Adelferio, Don Giovanni Venerabile Abbate, Giacinto chierico e notaio, avvocato del Monastero, Marino presbitero e monaco, nonché Sellitto monaco, della sacra congregazione del Monastero.

Vennero con i Vangeli: per giurare. E, col giuramento, decisero l’esito della sentenza. Ma, Dauferio, Pietro, Adelferio, gli altri fratelli (forse per disagio, più che per ignoranza) richiesero ed ottennero che a giurare a nome loro, e per il monastero, fossero Leone, figlio di onestissima persona (‘figlio di buon monaco’), e Pietro di Galdino.

Pertanto, all’unisono, giurarono sulle castagne, e sul resto, Leone e Pietro. E dissero: “...sui Vangeli di Dio, le proprietà contese (inserteto, ponticeto, querceto e quanto in essi contenuto), nei confini indicati, dal tempo dei nostri genitori (vivi) ad oggi, per 30 anni, lavoriamo e possediamo, e occupiamo, proprio quelle del Monastero: che voi, nel frattempo, non avete posseduto”.

E tale impegno e rivelazione confessarono Dauferio, Pietro, Gioffreda, Giovanni, Ferrando, Adelferio e loro eredi.

Così, a Don Giovanni ed ai suoi posteri, si obbligarono, nel caso in futuro, sui confini delle stesse proprietà, volessero o avessero intenzione di contendere, tramite testimoni o documenti anteriori e posteriori o qualunque ragione trovata, come in genere capita di fare, a mettere insieme 50 soldi di Costantino.

Che tutti restino buoni, silenziosi e contenti. Ed emetto questa sentenza, che a te Aldemaro, diacono e notaio, ho dettato (per la relazione scritta) in Lauro. Io Giovanni diacono! Io Galdo! Io Galdo!».

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